Ravvedimento operoso
Possono avvalersi del ravvedimento operoso, entro oggi: i contribuenti che non hanno effettuato, entro il 30 luglio 2013, il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° luglio 2013; e i contribuenti che non hanno effettuato, entro il 30 luglio 2013, la registrazione (con conseguente versamento dell’imposta) dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° luglio 2013. Tali soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora.