Ravvedimento operoso

Termine: mercoledì, 17 luglio 2013

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 giugno 2013, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di maggio; i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 17 giugno 2013, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di maggio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti; i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 17 giugno 2013, in tutto o in parte, la quarta rata dell’Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà, per i soggetti che presentano il modello Unico 2013, di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo; i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2013 a partire dal 17 giugno 2013 senza la maggiorazione dello 0,4%, non hanno versato entro il 17 giugno 2013, in tutto o in parte, la prima rata; i contribuenti che non hanno pagato entro il 17 giugno 2013, in tutto o in parte, la prima rata dell’Imu dovuta per l’anno 2013. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la propsia situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Agrinotizie


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