Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 aprile 2013, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo; i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 aprile 2013, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di marzo sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti; e i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 aprile 2013, in tutto o in parte, la seconda rata dell’Iva a saldo per il 2012, dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà, per i soggetti che presentano il modello Unico 2013, di versare, entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la propria situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.