Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2 aprile 2013 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° marzo 2013; o che non hanno effettuato la registrazione, con conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° marzo 2013. Tali soggetti possono regolarizzare la propria situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.