Ravvedimento operoso
Entro oggi si possono avvalere del ravvedimento operoso i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 marzo 2012 la registrazione, con conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dal 1° marzo2012; e i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 marzo 2012 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° marzo 2012. Tali soggetti possono regolarizzare la propria situazione versando l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora entro oggi.