Nitrati, dall’1 gennaio parte la deroga

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Tutto quello che c\'è da sapere per le aziende agricole che chiederanno la deroga prevista dalla Ce

La trattativa è stata lunga e frenetica, ma alla fine la Commissione europea ha concesso all’Italia una deroga al limite dei 170 kg/ha all’anno di azoto zootecnico imposti dalla ‘direttiva nitrati’ (vedi 91/676/Cee). La decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, ed eleva la dose di azoto zootecnico a 250 kg/ha all’anno nelle zone vulnerabili di nitrati, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

L’adesione alla deroga sarà volontaria: le aziende che potranno fare richiesta di deroga sono quelle di allevamento di bovino da latte, bovino a carne e suino, nonché le aziende agricole senza allevamento, ma che utilizzano effluenti suinicoli o bovini (anche se trattati). La Commissione non ha trattato espressamente i centri interaziendali che utilizzano liquami bovini e suinicoli per produrre biogas, ma si ipotizza che anch’essi potranno chiedere la deroga.

La richiesta di deroga è annuale, e va presentata entro il 15 febbraio di ogni anno, con allegata una dichiarazione scritta che impegna a rispettare le condizioni del piano di fertilizzazione (cioè del Pua, il piano di fertilizzazione agronomica che gli allevatori già presentano). Ogni singola Regione indicherà l’autorità competente a cui presentare la domanda.

Le aziende che vogliono ottenere la deroga devono avere almeno il 70% della superficie agricola utilizzabile coperta da colture a stagione di crescita prolungata e con grado elevato di asportazione dell’azoto. Tali colture, in particolare, sono:

  • Prati permanenti o temporanei (cioè inferiori a quattro anni). Le specie azotofissatrici (come le leguminose) non doveno comprendere più del 50%: dunque la superficie a medicaio non è considerata utile per il 70% della sau richiesta. Lo sarà solo se la percentuale a graminacee diventerà prevalente, ma per i primi anni sarà parte del restante 30%. Altre condizioni sono la rottura dei prati temporanei riservata alla primavera e la semina della coltura seguente che deve essere effettuata entro due settimane, si deve trattare di una coltura ad alta esportazione di azoto e non può essere concimata.
  • Mais a maturazione tardiva. Si tratta del mais di classe FAO 600-700, che viene seminato tra fine marzo e inizio aprile e che ha un ciclo di crescita di 145-150 giorni. La raccolta e l’asportazione devono riguardare tutta la pianta (granella e stocchi), al fine di garantire un grado elevato di asportazione dell’azoto.
  • Mais o sorgo seguito da erbaio invernale (loiessa, cereali autunnali o invernali). L’erbaio invernale va seminato entro due settimane dalla raccolta del mais o del sorgo, e va raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo.
  • Cereale invernale seguito da erbaio estivo (mais, sorgo, panico, setaria). L’erbaio estivo va seminato entro due settimane dalla raccolta del cereale, e va raccolto non prima di due settimane dalla semina del cereale.

Gli effluenti zootecnici utilizzabili dall’azienda in deroga sono invece i seguenti.

  • Effluenti bovini (letami e liquami, anche digeriti anaerobicamente).
  • Frazioni chiarificate di effluenti suinicoli risultanti da trattamento di separazione solido/liquido (anche digeriti anaerobicamente). La frazione deve avere un rapporto tra azoto e anidride fosforosa di 2,5, al fine di una fertilizzazione equilibrata e senza eccessi di fosforo che si accumulerebbe nel terreno. Per ulteriori, importanti dettagli rimandiamo al testo della Direttiva Nitrati (ec.europa.eu/water-nitrates/91_676_eec_it.pdf).

Entro il 15 febbraio di ogni anno, l’azienda in deroga deve redigere un piano di fertilizzazione con contenuti identici a quelli del Pua, e cioè:

  • Numero di capi, tipologia di stabulazione, caratteristiche dell’effluente prima e dopo il trattamento, riparto colturale, rese.
  • Registro delle applicazioni dei fertilizzanti.
  • Autorizzazione al prelievo idrico o contratto per l’uso dell’acqua con il Consorzio di bonifica (non previsto dal Pua).
  • Determinazione (obbligatoria ogni quattro anni entro il 1° giugno) delle concentrazioni di azoto totale e di fosforo assimilabile nei terren per ogni area dell’azienda. Necessaria è un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
  • Trasporto di effluenze da allevamento da e verso le aziende agricole in deroga (obbligatoria solo per distanze maggiori di trenta chilometri).

Agrinotizie


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