Filiera oleicola

Termine: lunedì, 10 marzo 2014

Chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale è obbligato a tenere un registro telematico per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale annotare in ordine cronologico i relativi carichi e scarichi entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione. Per consentire un graduale approccio alle nuove disposizioni è stato predisposto un registro telematico provvisorio nel quale effettuare le registrazioni entro il giorno 10 del mese successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, con possibilità di effettuare entro oggi anche le registrazioni relative al mese di gennaio 2014. L’obbligo di tenuta del registro provvisorio riguarda anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente esclusivamente dalle proprie olive, intendendosi anche l’olio sfuso destinato al confezionamento. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono ancora trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Agrinotizie


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