Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 gennaio 2014 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° gennaio 2014; e i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 gennaio 2014 la registrazione e il versamento dell’imposta dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° gennaio 2014. Tali soggetti possono regolarizzare la propria situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora.