Leasing, tutti i vantaggi per l’agricoltura

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E\' una forma di finanziamento che fatica ad affermarsi, soprattutto tra le aziende senza contabilità ordinaria, ma che può comunque dare qualche agevolazione fiscale

Il leasing consiste in operazioni di locazione finanziaria di beni mobili e immobili acquistati o fatti costruire dal concedente in base alla scelta dell’utilizzatore, il quale si assume tutti i rischi del merito, ma ha la facoltà di diventare proprietario del bene al termine della locazione, pagando un prezzo stabilito. Si tratta di un contratto particolare, perchè non è disciplinato adeguatamente e non è espressamente trattato dal codice civile, ma è semplicemente una combinazione dei contratti di vendita a rate con riserva della proprietà e dei contratti di locazione (articoli 1523 e 1571 del c.c.).

In agricoltura i contratti di leasing per trattori, attrezzature, macchine agricole e immobili hanno dei vantaggi rispetto agli altri finanziamenti, ma fiscalmente possono interessare in misura maggiore le società di capitali, dato che le piccole aziende agricole, pur non essendo escluse dai contratti di leasing, hanno vantaggi minori. Vediamo perchè.

MODALITA’

Il leasing si articola in tre modalità, a seconda dei soggetti coinvolti e del motivo del finanziamento.

Leasing finanziario

E’ la forma più comune, tanto che spesso ci si riferisce a questa singola modalità con il solo termine ‘leasing’. E’ caratterizzato da un rapporto trilaterale che vede intervenire il fornitore (colui che vende al locatore il bene che sarà utilizzato dal locatario), il locatore (l’intermediario che acquista il bene dal fornitore e lo concede al locatario) e il locatario (detto anche utilizzatore e conduttore, è colui che utilizza il bene e se ne assume i rischi e i benefici connessi alla proprietà). Solitamente, in questa forma di leasing la durata del contratto equivale alla vita utile del bene, e il valore dei canoni dovuti in base al contratto eguagliano il costo che il bene ha al momento della stipula del contratto. Una volta arrivata la scadenza, l’utilizzatore può riscattare il bene pagando una cifra inferiore al valore del bene.

Leasing operativo

E’ detto anche renting, e consiste in un rapporto bilaterale, in quanto il bene viene offerto dal fornitore. Il contratto coincide con quello del noleggio, dato che non esiste il riscatto al termine del contratto, la cui durata è solitamente breve, con un canone proporzionato all’utilizzo del bene piuttosto che al suo costo. I beni oggetto di leasing operativo, infatti, hanno generalmente una lunga obsolescenza, e dunque conservano un alto valore.

Lease-back

Detto anche sale and lease-back, consiste in un contratto di vendita di un bene stipulato fra il proprietario di quest’ultimo e una società finanziaria, che riassegna il bene in leasing finanziario al cedente stesso, il quale dunque diventa da proprietario a utilizzatore, ma con possibilità di riscatto (vedi leasing finanziario). Questa operazione è spesso praticata illegalmente, ad esempio per eludere ipoteche.

CARATTERISTICHE

Tutti i contratti di leasing prevedono che l’utilizzatore paghi un canone periodico al locatore (o al fornitore, in caso di leasing operativo). Dal punto di vista fiscale, il leasing è regolato dal comma 7 dell’articolo 102 del Tuir, introdotto di recente per fissare ai contratti una durata minima, stabilita caso per caso. Il leasing permette all’utilizzatore alcuni vantaggi fiscali e gestionali caratteristici delle aziende gestite in contabilità ordinaria, escludendo dunque la maggior parte delle aziende agricole riferite a società di persone e delle ditte individuali che hanno regime contabile semplificato e Iva forfettaria. Per chi non rientra in queste ultime due categorie, i vantaggi sono:

  • Frazionamento dell’Iva in canoni periodici.
  • Ammortamento accelerato.
  • Detraibilità fiscale dei canoni.
  • Disponibilità immediata del bene senza dover immobilizzare l’intera somma per l’acquisto.
  • Sconti sul prezzo di acquisto (visto che il locatore paga in un’unica soluzione).

Le aziende agricole non gestite da società di capitali, seppure non possono godere di queste agevolazioni, possono comunque utilizzare il leasing come modalità di finanziamento e godere di vantaggi gestionali, operativi e accessori.

LEASING MOBILIARE

Si tratta del leasing su beni mobili, ovvero su strumenti o automezzi, dunque finalizzato al finanziamento del capitale di medio termine dell’azienda agricola, a sostegno dei suoi cicli produttivi. I suoi vantaggi sono:

  • Velocità di stipula.
  • Nessun immobilizzo di capitale.
  • Anticipo minimo.
  • Servizi e canoni deducibili fiscalmente.
  • Rateizzazione e finanziamento dell’Iva.
  • Disponibilità di assistenza per i sinistri lungo l’intera durata del contratto.

LEASING IMMOBILIARE

Interessa i beni immobili rurali asseriti al capitale fondiario, sia costruiti che da costruire, e sia di natura residenziale che produttiva. Vantaggi:

  • Deducibilità fiscale in 18 anni anzichè gli ordinari 30.
  • Canoni fiscalmente deducibili per la quota riferita all’immobile (per le società di capitali).
  • Rateizzazione e finanziamento dell’Iva (per le aziende in contabilità ordinaria).
  • Nessun immobilizzo di capitale.
  • Consulenza sugli aspetti giuridici.
  • Verifica dell’agibilità e della destinazione dell’immobile.
  • Controllo sulla conformità alle direttive europee sulla sicurezza e sull’inquinamento.
  • Prefinanziamento con anticipi all’avanzamento dei lavori.
  • Imposte ipotecaria e catastale finanziabili, dunque non facenti parte del costo iniziale.

LEASING SULLE ENERGIE RINNOVABILI

E’ una forma relativamente recente, ma molto utilizzata negli ultimi anni per il finanziamento di impianti energetici da fonti rinnovabili, soprattutto in agricoltura. Fanno parte della tipologia di leasing immobiliare, richiedono un anticipo del 20% e hanno un prezzo di ricatto pari a zero o a una cifra esigua, visto che i beni in oggetto non sono fungibili. Gli impianti fotovoltaici possono anche rientrare sotto il leasing mobiliare, ma a patto che i moduli che compongono l’impianto siano facilmente rimovibili senza che la loro possibilità di riutilizzo venga alterata, e senza che la rimozione sia troppo costosa. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010, ha specificato più nel dettaglio quando si può parlare di bene mobile o immobile.

 

Va detto, per concludere, che oltre ai minori vantaggi fiscali per le aziende non gestite in contabilità ordinaria, il leasing fatica ad affermarsi nel settore agricolo sia perché esistono ancora forti barriere culturali tra gli agricoltori (che vogliono sentire il bene completamente di loro proprietà), sia perché ci sono forti incompatibilità o limitazioni con gli aiuti del Psr.

Agrinotizie


One comment

  • Cosimo Chessa

    Novembre 18, 2019 at 4:50 pm

    Sono un privato al momento non lavoro vorrei acquistare un trattore agricolo in leasing,voglio aprire una iscrizione come conto terzi con mezzo semovente .o diritto a essere finanziato.

    Reply

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