Iva
Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono liquidare l’imposta relativa alle operazioni fatturate a novembre 2013, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 dicembre 2013 per consegne o spedizioni di beni effettuate in novembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare, qualora il prezzo sia stato determinato a novembre. L’eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, va determinata con regole diverse a seconda del regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda la liquidazione delle attività connesse all’agricoltura, l’imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell’Iva fatturata, salvo l’opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio. Se l’imposta complessivamente dovuta non supera i 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.