Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso: i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto 2012 la registrazione (con conseguente versamento dell’imposta) dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dal 1° agosto 2012; e i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 agosto 2012 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° agosto 2012. Tali soggetti possono regolarizzare la propria situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, e registrando il contratto quando richiesto.