Ravvedimento
Possono avvalersi, entro oggi, del ravvedimento operoso i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio 2013, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di giugno; i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 luglio 2013, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto a giugno sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti; i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio 2013, in tutto o in parte, la quinta rata dell’Iva a saldo per il 2012 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2013 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unifi cata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo; i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2013, non hanno versato entro il 16 luglio 2013, in tutto o in parte, la rata in scadenza. Tutti questi soggetti possono regolarizzare la propria situazione pagando entro oggi gli importi dovuti, con la sanzione ridotta del 3% e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30 luglio 2013), è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.