Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 aprile 2013 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° aprile 2013; quelli che non hanno effettuato entro il 30 aprile 2013 la registrazione, con conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° aprile 2013; quelli che non hanno effettuato entro il 30 maggio 2012 la registrazione, con conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dal 1° maggio 2012; e quelli che non hanno effettuato entro il 30 maggio 2012 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° maggio 012. Questi soggetti possono regolarizzare la propria situazione versando, entro oggi, l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora.