Ravvedimento operoso
Entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 marzo 2013, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di febbraio 2013; i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 18 marzo 2013, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto a febbraio 2013 sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e dipendenti; i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 marzo 2013 l’intero importo dell’Iva a saldo per il 2012 o la prima rata dovuta in base al piano di rateazione prescelto (fatta salva la facoltà, per i soggetti che presentano il modello Unico 2013, di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo); le società di capitali che non hanno versato entro il 18 marzo 2013 la tassa di concessione governativa in misura forfettaria per la numerazione e la bollatura di libri e registri. Tali soggetti possono regolarizzare la loro situazione entro oggi, pagando gli importi dovuti con la sanzione del 3% e gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.