Mod. 730
I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che entro il 31 dicembre 2012 non hanno potuto trattenere ai lavoratori o ai pensionati l’intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati gli importi ancora dovuti entro la fine dell’anno per permettere ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che hanno usufruito dell’assistenza fiscale diretta o tramite Caf, di versare entro il 31 gennaio 2013 la parte residua (maggiorata dell’interesse dello 0,4% mensile). Chi non ha effettuato tale versamento entro il termine indicato può regolarizzare la propria situazione pagando entro oggi gli importi dovuti, con sanzione ridotta del 3% e riconoscimento degli interessi di mora del 2,5% annuo per i giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.