Ravvedimento operoso
Possono avvalersi del ravvedimento operoso i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 gennaio 2013 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati, con decorrenza dell’annualità dal 1° gennaio 2013; i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 gennaio 2013 la registrazione e il conseguente versamento dell’imposta dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dal 1° gennaio 2013; i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° marzo 2012 la registrazione e il conseguente versamento dell’imposta dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dal 1° febbraio 2012; i contribuenti che non hanno effettuato entro il 1° marzo 2012 il versamento dell’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati, con decorrenza dell’annualità dal 1° febbraio 2012. Questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.