Ravvedimento operoso

Termine: venerdì, 15 febbraio 2013

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 gennaio 2013, in tutto o in parte, l’imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa a dicembre 2012; e i sostituti d’imposta che non hanno effettuato entro il 16 gennaio 2013, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto a dicembre 2012 sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi e ai dipendenti. Tali soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30 gennaio 2013), è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

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