Ravvedimento operoso
Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso (regolarizzando cioè la propria situazione versando entro oggi l’imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora) i contribuenti che non hanno versato entro il 31 dicembre 2012 l’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dall’1° dicembre 2012; i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31 dicembre 2012 la registrazione, con conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall’1° dicembre 2012; i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 gennaio 2012 la registrazione, e conseguente versamento dell’imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dal 1° gennaio 2012; i contribuenti che non hanno versato entro il 30 gennaio 2012 l’imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell’annualità dal 1° gennaio 2012.