Un decreto legge contro il cancro del kiwi

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Gli agricoltori devono trovarsi pronti davanti ai controlli del servizio fitosanitario regionale, disposti dal decreto pubblicato in Gazzetta il mese scorso.

Il cancro del kiwi sta terrorizzando tutti gli agricoltori italiani, soprattutto nelle regioni con i maggiori impianti di coltivazione di questo frutto, ovvero Piemonte, Emilia Romagna e Lazio. L’European and mediterranean plant protection organization ha addirittura inserito questo batterio nella sua lista d’allerta, temendo che il virus si diffondesse nel resto d’Europa. E così, il Ministero delle politiche agricole ha deciso finalmente di emanare un decreto legge, approvato il 7 febbraio scorso ma pubblicato in Gazzetta ufficiale solo il 25 marzo, per dare una decisa svolta alla battaglia contro il cancro del kiwi.

E’ importante ricordare a tutti gli agricoltori le misure introdotte da questo decreto (intitolato "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae"), in modo da farsi trovare preparati in vista dei controlli che i servizi fitosanitari regionali stanno continuando a svolgere per monitorare la presenza del batterio, allo scopo di classificare le coltivazioni di kiwi in cinque diverse tipologie, come previsto dal decreto: "zona indenne" (malattia non presente o completamente eradicata), "area contaminata" (presenza accertata della malattia in una o più piante), "zona di contenimento" (malattia talmente diffusa da rendere impossibile l’eradicazione in tempi brevi, dunque necessaria l’eliminazione delle fonti di inoculo), "zona di sicurezza" (zona nel raggio di 500 metri dall’area contaminata o di contenimento), "area delimitata" (l’insieme della zona di sicurezza e dell’area contaminata o di contenimento).

Una volta ultimata la classificazione di tutti i campi coltivati a kiwi, il servizio fitosanitario provvederà a definire le misure specifiche da adottare contro il batterio, a seconda delle singole situazioni. Nei casi dei sintomi più gravi, cioè quando le piante presentano cancri visibili sul tronco e sui cordoni, sarà necessaria la capiozzatura o l’asportazione delle parti colpite, tagliando almeno 70 centimetri sotto il punto della lesione, ma può anche darsi che sarà preferibile estirpare completamente le piante colpite e non. Le parti asportate verranno poi bruciate o interrate al di fuori del campo. Per i casi più lievi, invece (nello specifico per le aree contaminate), basterà trattare chimicamente le piante infette.

La preoccupazione nei confronti di questo virus è talmente elevata che il Ministero si è riservato la legittimità di prelevare campioni anche da piante non infette, per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione del decreto, persino in aree definite indenni e nei vivai. Questi ultimi, tra l’altro, d’ora in poi dovranno trovarsi a una distanza di almeno 500 metri dai frutteti di actinidia, anche se si trovano in aree classificate come indenni.

N.B. Il testo integrale del decreto legislativo è consultabile nella versione online della Gazzetta ufficiale: www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110069/11A04159.htm

Agrinotizie


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