Etichette pasta: l’origine diventa obbligatoria

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Il nuovo decreto impone di indicare il paese di coltivazione e quello di molitura.

Anche la provenienza del grano dovrà essere indicata sulle confezioni di pasta. Lo stabilisce il nuovo decreto legislativo sull’etichettatura della pasta di grano e di riso, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.

La nuova legge, recita il testo del decreto, intende favorire i processi di aggregazione dell’offerta della materia prima e mettere a sistema di contratti di filiera; individuare percorsi di valorizzazione e di incentivazione del frumento duro di qualità; individuare strategie di valorizzazione della capacità produttiva ancora inespressa del settore; innalzare i parametri qualitativi dell’intera filiera produttiva; incentivare l’investimento in innovazione e ricerca.

Il decreto stabilisce inoltre che sull’etichetta della pasta devono essere indicate due cose: il paese di coltivazione (cioè dove è stato coltivato il cereale) e il paese di molitura (cioè dove è stata ottenuta la semola).

Ma cosa succede nel caso di grani coltivati o di semole ottenute in più di un paese? Qualora le due operazioni avvengano in territori di più paesi membri o non della Ue, per indicare il luogo dove ogni operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele possono essere utilizzate le seguenti diciture: “UE”, “non UE”, “UE e non UE”. Qualora invece il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il 50% in un singolo paese, può essere utilizzata la dicitura “nome del paese” nel quale è stato coltivato almeno il 50% e “Altri Paesi (UE, non UE, UE e non UE)” a seconda dei casi in questione. Tali diciture devono essere ben visibili al consumatore e le disposizioni del decreto varranno sino al 31 dicembre 2020.

Agrinotizie


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