Informativa sulle certificazioni

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Circolare Ministeriale n. 133.055 / 17.05.2012

Informativa sulle certificazioni (art. 15 della legge n. 183/2011).

Con il primo gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica al D.P.R. n. 445/2000 sulle certificazioni amministrative, introdotta dall’art.15 della L.12 novembre 2011 n.183 e con cui si stabilisce che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. La legge ha, quindi, inteso ribadire in modo categorico il principio, peraltro già introdotto nella più recente normativa, dell’obbligo per l’Amministrazione di ricercare essa stessa tutti i dati che già sono in suo possesso. Nella fattispecie che qui rileva, rilascio e/o rinnovo del documento abilitativo all’esercizio della pesca marittima, si richiama l’attenzione di codesto spett. Comando su quanto sopra evidenziato. Pertanto, i documenti richiesti per il rilascio e/o rinnovo della licenza di pesca (in possesso degli Uffici marittimi) saranno allegati al mod. 18 dal medesimo Ufficio marittimo competente. Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione del contenuto della presente nota a tutti gli Uffici dipendenti.

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