Ue: il Cognac e’ di esclusiva della Francia

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Importante sentenza della Corte di giustizia europea, che si allarga a tutti i prodotti agroalimentari, aiutando la lotta alla contraffazione.

L’attenzione dell’Unione Europea sulle questioni di qualità, tipicità e tutela dei prodotti agroalimentari è in costante aumento, e una recente sentenza della Coste di giustizia europea lo ha ulteriormente dimostrato. La corte ha infatti stabilito che un marchio contenente l’indicazione geografica non può essere registrato per essere apposto su un prodotto che non rientra in tale indicazione. Nello specifico, la sentenza della corte riguardava le bevande alcoliche e spiritose e soprattutto il Cognac, ma i suoi principi sono generali e si riferiscono a tutti i prodotti agroalimentari che beneficiano di un’indicazione geografica protetta.

La sentenza della corte ha tenuto a ricordare che il regolamento sulle indicazioni geografiche protette delle bevande spiritose permette la registrazione del nome di un Paese, di una regione o di una località da cui proviene una bevanda alcolica solo quando la qualità di tale bevanda è attribuibile alla sua provenienza geografica. In questo caso, la registrazione deve essere richiesta dal singolo Stato e approvata dall’Unione Europea. E’ invece vietato registrare marchi che possono ledere un’indicazione geografica protetta: in caso ciò sia già avvenuto, il marchio può essere invalidato dall’Unione Europea.

Per capire meglio le precisazioni effettuate dalla Corte europea, analizziamo il caso specifico su cui si è pronunciata. Il regolamento comunitario precisa che il termine "Cognac" va utilizzato per un’indicazione geografica che riguarda le acquaviti di vino originarie della Francia. Tuttavia nel 2003 una società finlandese aveva chiesto alle autorità locali di registrare due marchi contenenti la descrizione di bevande alcoliche, in cui è presente un riferimento al cognac e la traduzione in finlandese del termine. Le autorità finlandesi hanno approvato la registrazione, ma qualche tempo dopo il Bureau national interprofessionnel du Cognac – l’organizzazione francese dei produttori di cognac – ha contestato alla Finlandia la legittimità dell’approvazione, facendo intervenire la Corte amministrativa suprema della Finlandia, che a sua volta ha interpellato la Corte di giustizia europea, la quale ha pronunciato la sentenza di cui si sta parlando: i due marchi finlandesi non possono utilizzare il termine "cognac", anche se sono stati registrati nel 2003, prima dell’entrata in vigore del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche protette.

La sentenza della Corte europea non solo ha imposto l’invalidazione dei due marchi di ‘cognac’ finlandese, ma ha anche riaffermato che gli Stati membri non possono approvare indicazioni geografiche riguardanti prodotti non originari del luogo designato dall’indicazione. Questo non solo perchè lo dice il regolamento comunitario, ma anche perchè il principio si trova già espresso nel diritto dell’Unione Europea dal lontano 1996.

La notizia da un lato mostra all’intera Europa l’abilità dei francesi nel difendere i loro interessi nazionali, e dall’altro presta conforto soprattutto all’Italia, paese dai numerosi prodotti agroalimentari continuamente contraffatti, ma che ora godono di maggiore tutela.

Agrinotizie


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